La Fondazione della Congregazione del Santissimo Rosario di Villa Santa Maria
In queste ultime ore mi è stato chiesto da tanti cittadini comuni di anticipare il testo sulla Congregazione del Santissimo Rosario di Villa Santa Maria, perché potrebbe essere utile agli apprendisti ciceroni del FAI per fornire ulteriori notizie ai visitatori che affluiranno in tanti a Villa Santa Maria in occasione delle Giornate FAI di Primavera del 21 e 22 marzo 2026. Ringrazio, prima di passare al testo, Anna Fantini, che ha condiviso il manifesto ufficiale delle Giornate FAI a Villa. Umilmente ho cercato di ricostruire attraverso atti, documenti (alcuni quasi illeggibili) la nascita di questo antico sodalizio, le cui regole e la cui storia offrono uno spaccato prezioso della vita sociale e religiosa del Settecento nella Valle del Sangro.Ecco quindi, in sintesi, il frutto di questa ricerca:
Il Consenso dell'Arciprete (18 maggio 1784)
L’iter istitutivo della Congregazione ha inizio formalmente il 18 maggio 1784 a Chieti. In questa data, i "Naturali" (cittadini nati nel luogo) di Villa Santa Maria, in veste di parrocchiani ("Filiani"), presentano una proposta ufficiale a Don Giustino de Fonso, Arciprete della di Villa Santa Maria. L'intenzione è quella di erigere una Congregazione presso la Chiesa di San Rocco di Villa Santa Maria, ponendola sotto l'alto patrocinio della Vergine del Santissimo Rosario.
La scelta della Chiesa di San Rocco come sede della Congregazione non era casuale, ma rispondeva a motivazioni storiche, sociali e religiose molto precise, tipiche del XVIII secolo.
Perché la Chiesa di San Rocco?
- Santuario dei Protettori contro le Pesti: San Rocco è, per eccellenza, il santo protettore contro le pestilenze e le malattie contagiose. Nel 1784, il ricordo delle grandi epidemie era ancora vivo e affidare una Congregazione di mutuo soccorso (che assisteva i soci in "stato morbojo", come dice l'Articolo 11) a San Rocco era una scelta simbolica fortissima: il Santo che curava gli appestati proteggeva ora i confratelli malati.
- Indipendenza dalla Parrocchia: Spesso le Congregazioni laicali cercavano sedi in chiese succursali o cappelle (come quella di San Rocco) per avere una propria autonomia amministrativa e liturgica, evitando di stare troppo "sotto l'occhio" diretto dell'Arciprete nella Chiesa Madre, pur mantenendo con lui i rapporti formali richiesti dalla legge.
- Collocazione Strategica: La chiesa si trovava nel cuore dell'abitato di Villa Santa Maria, rendendola facilmente accessibile ai "Naturali" (i residenti) per le riunioni bisettimanali (la prima e la terza domenica del mese) e per le processioni che da lì partivano.
- Sede di Devozione Popolare: San Rocco era una chiesa "viva" e amata dal popolo, perfetta per accogliere una realtà che nasceva dal basso, dai cittadini stessi, e non per imposizione delle alte gerarchie ecclesiastiche.
L'Arciprete, riconoscendo il notevole vantaggio spirituale per i suoi fedeli, concede con favore il proprio "Arcipretale consenso". Nel documento, egli dichiara di conformarsi pienamente alle future disposizioni della Maestà del Sovrano e del Magistrato riguardo alle costituzioni e alle regole che saranno ritenute più idonee. L’atto viene firmato di proprio pugno dall'Arciprete e convalidato dal Notaio Ottavio de Laurentiis.
II. La Supplica al Re e i Firmatari (maggio 1786)
Due anni più tardi, nel maggio 1786, i promotori della Congregazione indirizzano una supplica a Sua Maestà il Re di Napoli (Ferdinando IV di Borbone), affinché venga concesso il Regio Assenso sia alla fondazione dell'ente che ai capi di regola redatti per il suo buon governo.
Il documento riporta l'elenco dei confratelli che costituivano la compagine associativa. Il Regio Notaio Arcangelo Pagiani certifica l'autenticità delle firme di coloro che sapevano scrivere e l'apposizione del segno di croce per gli analfabeti. I nomi riportati nel fascicolo sono:
- Don Filippo Cotumaccio (supplicante)
- Don Giovanni Battista Sabbatini (supplicante)
- Domenico Sabbatini (supplicante)
- Federico de Petri (supplicante)
- Antonio Cellini (supplicante)
- Ventura Sabbatini (supplicante)
- Giovanni Arcangelo Sabbatino (supplicante)
- Guido di Lello (supplicante)
- Giovanni Michele di Lello (supplicante)
- Erasmo Esposito † (appone segno di croce)
- Leonardo Tinto † (appone segno di croce)
- Antonio di Lello † (appone segno di croce)
- Giovanni Crisanto Stangini
- Donato Izzo
- Giovanni Pietro Ciccio
- Giovanni Costantino Sabbatino
- Nicola Marchitelli
- Antonio Marchitelli † (appone segno di croce)
Il Notaio Pagiani specifica che tali sottoscrizioni rappresentano la maggioranza della Congregazione, poiché i restanti membri risultavano assenti al momento della stesura dell'atto.
Nota filologica sui cognomi: > Si osserva che nei documenti originali del XVIII secolo la grafia dei cognomi non era ancora rigidamente codificata. Il casato dei Sabbatini, tra i principali promotori della Congregazione, appare citato alternativamente come Sabbatini, Sabatini o nella forma singolare Sabatino. Nel presente testo si è scelta la forma con la doppia "b" poiché utilizzata dai firmatari più istruiti dell'epoca, riflettendo la volontà della famiglia di distinguersi socialmente attraverso una grafia più colta e strutturata.
III. Lo Statuto: Trascrizione Integrale delle Regole di Governo
Articolo 1. Nel giorno della Festa del Santissimo Rosario si deve procedere annualmente, tramite voto segreto, all'elezione del Priore, dei due Assistenti, del Cassiere e dell'Esattore. Tale elezione avverrà dopo una convocazione generale di tutti i fratelli. Il Priore uscente proporrà tre candidati idonei; tra questi sarà eletto come successore colui che otterrà la maggioranza dei voti segreti. La stessa procedura dovrà essere seguita per l'elezione del primo e del secondo Assistente, i quali saranno scelti tra i nomi proposti da coloro che terminano il mandato.
Articolo 2. Anche il Tesoriere deve essere eletto con la maggioranza dei voti segreti dei fratelli, e la sua candidatura deve essere proposta dal nuovo Priore appena eletto.Articolo 3. Con la medesima maggioranza di voti deve essere scelto un Padre Spirituale che sia un confessore approvato. Il suo compito esclusivo sarà quello di occuparsi di tutto ciò che riguarda la pura e semplice spiritualità della Congregazione, senza intromettersi in alcun modo nell'amministrazione dei beni (temporalità) della stessa.
Articolo 4. Si dovrà inoltre eleggere il Cassiere, il quale ha l'obbligo di riscuotere tutte le rendite della Congregazione e di annotarle in un apposito libro. Egli dovrà rendere conto della gestione alla fine dell'anno, insieme al Priore e agli Assistenti, davanti a due "Razionali" (revisori) scelti tramite voto segreto dall'assemblea dei fratelli, alla presenza del Deputato Ecclesiastico come prescritto dal Concordato. Il Cassiere non potrà effettuare alcuna spesa senza un ordine scritto firmato dal Priore e da uno degli Assistenti.
Articolo 5. Le altre cariche minori saranno assegnate direttamente dal nuovo Priore e dagli Assistenti (senza ricorrere al voto), scegliendo persone capaci di svolgere i rispettivi compiti.
Articolo 6. La Congregazione deve essere guidata in ogni necessità dal Priore, al quale tutti i membri devono prestare la dovuta obbedienza e il massimo rispetto.
Articolo 7. Due volte al mese, precisamente la prima e la terza domenica, i fratelli devono riunirsi in Congregazione per confessarsi e fare la comunione. Dopo la recita dell'intero Ufficio della Madonna (per chi sa leggere) o dell'intero Rosario (per gli analfabeti), dovranno ascoltare la Messa e la predica del Padre Spirituale, offrendo il tutto in suffragio dei confratelli defunti.
Articolo 8. Il funerale di un confratello defunto deve essere celebrato a spese della Congregazione, con la partecipazione del Padre Spirituale, dei sacerdoti invitati e di tutti i fratelli. Questi ultimi hanno l'obbligo di recitare le orazioni funebri e il Rosario, e di assistere alla Messa cantata celebrata nella sede della Congregazione. Al settimo giorno dalla morte (settenario), si terrà una nuova riunione con le stesse preghiere e una Messa cantata in suffragio del defunto.
Articolo 9. Nelle festività del Santissimo Rosario, del Corpus Domini e di San Nicola, i fratelli devono accompagnare la processione secondo l'ordine e le modalità stabilite dal Priore. Ogni fratello deve portare una candela. Inoltre, nella festa della Purificazione di Maria Santissima (Candelora), devono essere distribuite le candele benedette a ogni membro.
Articolo 10. Se un fratello manca volontariamente al rispetto di queste regole per due volte consecutive, riceverà dal Priore un'ammonizione fraterna. Alla terza volta sarà sanzionato pubblicamente in assemblea. Se continuerà a mancare, sarà privato di tutti i suffragi spirituali della Congregazione e, se rimarrà ostinato, potrà essere espulso definitivamente con il voto segreto della maggioranza.
Articolo 11. Se un fratello si ammala e versa in stato di povertà, una volta accertata tale condizione dal Priore e dai dirigenti, la Congregazione dovrà fornirgli un sussidio quotidiano, previa approvazione della maggioranza dei fratelli.
Articolo 12. Ogni fratello deve versare ogni sei mesi dodici grana al Cassiere. Chi desidera iscriversi deve pagare una quota d'ingresso di quattro carlini se ha meno di quarant'anni, mentre chi ne ha più di quaranta deve pagarne otto. Successivamente si continuerà con il pagamento annuale di ventiquattro grana in due rate.
IV. L’Abito della Congregazione e la Gerarchia Processionale
L'appartenenza alla Congregazione era manifestata visivamente attraverso un abito liturgico specifico e un ordine rigoroso durante le apparizioni pubbliche.

1. Composizione dell'Abito e Colori:
- Il Sacco (Bianco): Simbolo di purezza e uguaglianza, indossato da tutti i fratelli per annullare le differenze sociali.
- La Mozzetta (Azzurra): Mantellina posta sulle spalle, il cui colore richiamava il manto della Vergine del Rosario, protettrice dell'ente.
- Il Cingolo (Azzurro o Bianco): Cordone in vita, segno di obbedienza e castità.
- Il Medaglione: Con l'effigie della Madonna del Rosario, portato sopra la mozzetta.
2. L'Ordine e la Gerarchia nelle Processioni: Come stabilito dall'Articolo 9, l'ordine di sfilata era un atto di disciplina e rispetto gerarchico:
- La Guida: In testa alla processione veniva solitamente portata la Croce della Congregazione, affiancata dai fratelli più giovani o dai novizi.
- Le Ali: I confratelli ordinari procedevano disposti in due file parallele ("ali"), portando le candele benedette. Il posto occupato dipendeva spesso dall'anzianità di iscrizione.
- Il Cuore della Processione: Verso la fine delle file dei confratelli prendevano posto gli Ufficiali Minori e l'Esattore.
- La Presidenza: Nelle posizioni di massimo onore, in fondo al corteo dei fratelli e subito prima del clero o dell'effigie sacra, sfilavano i due Assistenti e, infine, il Priore. Quest'ultimo, come garante dell'ordine, era posto al termine della rappresentanza laica.
- Il Padre Spirituale: Sfilava in posizione distinta, vicino all'immagine sacra, rappresentando la guida spirituale.
V. Il Regio Assenso e le Clausole dello Stato (8 maggio 1786)
Il fascicolo riceve l'approvazione definitiva a Napoli l'8 maggio 1786. Il documento reca le firme di Isidoro, Arcivescovo di Tarso, del Consigliere Domenico Potenza (Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio) e di Giovanni Battista Adone. La pratica fu supervisionata dal Consigliere Don Francesco Nanni.
Nota Storica: Il ruolo di Montebello sul Sangro (Bonanotte) Un dettaglio di particolare interesse nel fascicolo del 1786 è la menzione della Terra di Bonanotte, antico nome del comune di Montebello sul Sangro (denominazione mantenuta fino al 1945). La sua comparsa nei documenti ufficiali di Villa Santa Maria risponde a precise logiche amministrative del Regno di Napoli: all'epoca, i due borghi facevano parte dello stesso distretto burocratico. Il visto finale veniva apposto nel luogo in cui risiedeva il funzionario regio delegato o dove aveva sede l'ufficio incaricato di convalidare le firme dei notai locali (come Arcangelo Pagiani), garantendo che l'erezione della nuova Congregazione fosse nota e approvata anche dalle autorità delle "Terre" confinanti della Valle del Sangro.
Il Sovrano concede il Regio Assenso sotto sei condizioni tassative:

- Legge di Ammortizzazione: Divieto di nuovi acquisti immobiliari per evitare l'accumulo di "manomorta".
- Diritti Parrocchiali: Tutela dei diritti economici del Parroco locale nelle esequie.
- Autorizzazioni: Obbligo di licenze per processioni ed esposizioni del Sacramento.
- Esclusione del Clero: I confratelli ecclesiastici non hanno diritto di voto attivo né passivo nella gestione amministrativa.
- Rendicontazione: Rispetto delle norme del Concordato per i bilanci.
- Etica Amministrativa: Divieto di nepotismo (parentela fino al 3° grado tra amministratori) e divieto di cariche per i debitori della Congregazione.
- † Segno di croce: Indica i soci analfabeti (Erasmo Esposito, Leonardo Tinto, Antonio di Lello, Antonio Marchitelli).
- Valuta: 10 grana = 1 carlino.
- Terra di Bonanotte: Località (Montebello sul Sangro) citata nel visto finale del 1786
- Mauro Carbonetta
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